Articolo 4 del Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
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1 ottobre 1994
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1 dicembre 1994
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30 maggio 1997
Art. 4. Premio straordinario 1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3 del presente decreto. Le modalita' di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio. ((10)) 3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79 ,convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 del presente articolo e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario.
Entrata in vigore il 30 maggio 1997
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