Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 1994
Art. 4. Fase istruttoria 1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3 , 8 , 9 , 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153 .
Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 3 , 8 , 9 , 14 e 27 del decreto- legge n. 26/1994 , come convertito dalla legge n. 153/1994 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
'Art. 5 (Ammissione ai benefici). - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.
2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30'".
"Art. 8. - 1. I commi secondo e terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:
'Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.
Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.
Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.
I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.
Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
2. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202 . L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione'".
"Art. 9. - 1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495 , l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
'Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana'".
"Art. 14. - 1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
'Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematogafica). - 1. Per 'circolo di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematrografica ed organismi specializzati,
costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;
b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
1) l'assenza di fini di lucro;
2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;
3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;
4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.
3. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico- elettronico-magnetici.
4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.
5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film'".
"Art. 27. - 1. Per il biennio 1994-95 e' istituito presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all' articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819 , destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.
3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 .
4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea.
I criteri e le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.
5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all' articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. In sede di assegnazione, si terra' conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7, della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
6. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.
7. All' articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
' 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro';
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
' 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all' articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi, tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni'.
8. All' articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , dopo le parole 'e di comprovata competenza teatrale' sono aggiunte le seguenti 'o musicologi'".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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