Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 dicembre 1994
Art. 5. Decisione 1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' articolo 2 della legge n. 241/1990 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 , cosi' modificato dal decreto legislativo n. 546/1993 , e' il seguente:
"(Omissis).
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Omissis)".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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