Articolo 1 bis del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66
Articolo 1
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15 gennaio 2000
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4 dicembre 2018
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12 aprile 2025
Art. 1-bis. 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ((o ferrata)) , ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito ((con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro)) . ((La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite)) .
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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