Articolo 55 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 54Articolo 56
Versione
21 luglio 1983
Art. 55.
Scaglionamento benefici contrattuali


Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa del contenimento della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti con le decorrenze percentuali calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente come da tabella in calce.
Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto spetterebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti singole voci: stipendio piu', secondo la posizione funzionale di inquadramento, indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza; indennita' di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare; indennita' di direzione per direttori amministrativi; indennita' di aggiornamento professionale; indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione; indennita' medica per attivita' in strutture specialistiche; indennita' primariale differenziata, decurtato del trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982.






Parte di provvedimento in formato grafico







I benefici di cui alla suddetta tabella dovranno essere calcolati sulle singole voci indicate nel precedente comma. Per quanto concerne l'indennita' medico-professionale di tempo pieno i benefici contrattuali decorrono dal 1 gennaio 1983 e fino al 30 giugno 1983 nella misura del 50 per cento e dal 1 luglio 1983 nella misura del 100 per cento.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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