Articolo 31 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 30Articolo 32
Versione
21 luglio 1983
Art. 31.
Mensa





Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
Il dipendente e' tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.
Per la concreta attuazione del presente articolo si fa' riferimento alla normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attivita' sociali, culturali e ricreative.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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