Articolo 48 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 47Articolo 49
Versione
21 luglio 1983





Art. 48.
Indennita' di rischio da radiazioni


Al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di "rischio da radiazioni" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n.
144 del 4 settembre 1971 , e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.
L'accertamento del personale non compreso nel primo comma soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente del servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.
L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; e' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare di cui al successivo art. 49.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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