Articolo 25 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
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Versione
21 luglio 1983
Art. 25.
Servizio di pronta disponibilita'





Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita', ove richiesto da inderogabili necessita', sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze.
Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica.
Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo.
Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' in misura indifferenziata ed indivisibile di L. 24.000 per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilita' sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, piu' di 10 pronte disponibilita' nel mese.
Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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