Articolo 46 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
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Versione
21 luglio 1983
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Versione
13 giugno 1987
Art. 46.
Personale medico
VALORI ANNUI LORDI



Parte di provvedimento in formato grafico

Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.


TEMPO DEFINITO



Parte di provvedimento in formato grafico




Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
PERIODO DI FORMAZIONE
(tre anni)



Parte di provvedimento in formato grafico




La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985.
Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% o ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe.
L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.
Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime.
((Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico.
Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull' Indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma))
Entrata in vigore il 13 giugno 1987
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