Art. 60.
Attivazione dell'istituto delle incentivazioni
Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita' di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attivita' di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attivita' specialistica convenzionata esterna.
Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo puo' essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attivita' erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.
Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attivita' in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessita'.
La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilita' della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate.