Articolo 16 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
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Versione
21 luglio 1983
Art. 16.
Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'unita' sanitaria locale





Per motivate esigenze di servizio o a domanda la amministrazione, prima di procedere all'attivazione delle relative procedure concorsuali, puo' disporre misure di mobilita' ordinaria, da adottare mediante provvedimenti formali di trasferimento ai sensi dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , nel rispetto dei seguenti criteri e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del predetto articolo:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;
compilazione di graduatorie separate per le richieste di trasferimento a domanda e per i trasferimenti necessitati sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianita' di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica. Le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione, previa intesa a livello regionale o locale. I titoli posseduti sono valutati in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. La determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire:


per l'anzianita' di servizio . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per la situazione familiare. . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per la residenza anagrafica. . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per i titoli posseduti. . . . . . . . . . . . . . . . massimo punti 5 per un totale complessivo di massimo 50 punti;


utilizzo delle graduatorie dei trasferimenti necessitati a partire dall'ultimo classificato, ove non sia possibile utilizzare la graduatoria dei trasferimenti a domanda.
Ai fini dei provvedimenti di trasferimento, sino alla costituzione della commissione di cui all' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , dovra' essere sentita una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione, tra i quali viene nominato il presidente, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983