Articolo 11 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 luglio 1983
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Versione
20 dicembre 1990





Art. 11.
Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive


Il riposo settimanale coincide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro, e' fissato in numero di 52 all'anno, meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario.
Ove non possa essere fruito nella relativa giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva, in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio, avuto riguardo alle esigenze del servizio.
Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato.
((La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma)) ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 134, comma 6) che "dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma"".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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