Articolo 47 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 46Articolo 48
Versione
21 luglio 1983





Art. 47.
Indennita' differenziata di responsabilita' primariale


L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari.
Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:


a) area funzionale di medicina
e di direzione sanitaria . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 mensili
b) area funzionale di chirurgia
(ivi comprese le discipline mediche
con terapia intensiva) . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 mensili
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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