Art. 57.
Norme particolari di primo inquadramento
Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6° livello retributivo. ((5)) Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8° livello sino al compimento del 3° anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9° livello retributivo.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 68, comma 7) che il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria - previsto dall'art. 57, "a decorrere dal 1° dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo".