Articolo 57 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 56Articolo 58
Versione
21 luglio 1983
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Versione
20 dicembre 1990


Art. 57.
Norme particolari di primo inquadramento

Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6° livello retributivo. ((5)) Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8° livello sino al compimento del 3° anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9° livello retributivo.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 68, comma 7) che il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria - previsto dall'art. 57, "a decorrere dal 1° dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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