Articolo 44 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 43Articolo 45
Versione
21 luglio 1983





Art. 44.
Indennita' di coordinamento


Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta una indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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