ARTICOLO 10
RILEVAMENTO, TRATTAMENTO E USO DI DATI DI CARATTERE PERSONALE
Ove cio' sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol puo' memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, ivi compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:
1) persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
2) persone che potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti,
3) persone che sono state vittime di uno dei reati considerati o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano diventare vittime di un siffatto reato,
4) persone di contatto e accompagnamento,
5) persone che possono fornire informazioni sui reati considerati.
Il rilevamento, la memorizzazione ed il trattamento dei dati elencati nell'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale sono autorizzati unicamente qualora siano strettamente necessari tenuto conto delle finalita' dell'archivio in questione e qualora completino altri dati personali memorizzati in questo stesso archivio. E' vietato selezionare una categoria specifica di persone unicamente a partire dai dati di cui all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, in violazione delle summenzionate norme relative alla finalita'.
Il Consiglio adotta all'unanimita', conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, le norme d'applicazione sugli archivi preparate dal consiglio di amministrazione che precisano segnatamente le indicazioni relative alle categorie di dati personali previste nel presente articolo e le disposizioni relative alla sicurezza di tali dati nonche' al controllo interno della loro utilizzazione. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi definita come la raccolta, il trattamento o l'utilizzazione di dati con lo scopo di venire in aiuto all'indagine criminale. Ogni progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo d'analisi cui partecipano, in stretta associazione, secondo le funzioni e i compiti definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 5, paragrafo 3:
1) gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso; soltanto gli analisti sono autorizzati ad introdurre e a ricercare i dati nell'archivio considerato;
2) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno emanato le informazioni o che sono interessati all'analisi ai sensi del paragrafo 6. Su richiesta dell'Europol o per propria iniziativa, le unita' nazionali trasmettono all'Europol, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi.
Secondo il grado di sensibilita', i dati provenienti delle unita' nazionali possono essere trasmessi direttamente, con qualsiasi mezzo adeguato, ai gruppi di analisi, per il tramite o no degli ufficiali di collegamento interessati. Qualora per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, appaia giustificato che sono necessarie all'Europol ulteriori informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 3, l'Europol puo' chiedere:
1) alle Comunita' europee e agli organismi di diritto pubblico istituiti in base ai trattati costitutivi di tali Comunita',
2) ad altri organismi di diritto pubblico istituiti nell'ambito dell'Unione europea,
3) a organismi esistenti in base ad accordi tra due o piu' Stati membri dell'Unione europea,
4) a Stati terzi,
5) a organizzazioni internazionali e agli organismi di diritto pubblico che dipendono da esse,
6) ad altri organismi di diritto pubblico esistenti in virtu' di un accordo tra due o piu' Stati nonche'
7) all'organizzazione internazionale di polizia criminale
di trasmettergli le informazioni corrispondenti attraverso tutti i mezzi opportuni. Puo' altresi', alle stesse condizioni e attraverso i medesimi canali, accettare informazioni inviate dai diversi organi summenzionati di loro propria iniziativa. Il Consiglio che delibera all'unanimita' secondo la procedura di cui al Titolo VI del trattato sull'Unione europea e previa consultazione del consiglio di amministrazione, adotta le norme che l'Europol dovra' osservare in materia. Qualora nel quadro di altre convezioni l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, puo' ricercare dati di carattere personale secondo tali modalita' nel caso in cui cio' sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. In caso di analisi generali di tipo strategico tutti gli Stati membri, per il tramite di ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, segnatamente mediante la comunicazione delle relazioni compilate dall'Europol.
Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri ed hanno portata direttamente operativa partecipano i rappresentanti:
1) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali e' stato deciso di costituire un archivio di analisi o che sono direttamente interessati da tali informazioni e degli Stati membri che il gruppo d'analisi invita in un secondo tempo ad associarsi affinche' diventino anch'essi interessati;
2) degli Stati membri che, consultato il sistema di indice, ravvisano la necessita' di essere messi al corrente e la fanno valere alle condizioni stabilite nel paragrafo
7. Gli ufficiali di collegamento autorizzati fanno valere la necessita' di essere messi al corrente. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di persone, di cui trasmette l'elenco al consiglio di amministrazione.
Per far valere la necessita' di essere messo al corrente ai sensi del paragrafo 6, l'ufficiale di collegamento fornisce motivazioni scritte convalidate dall'autorita' gerarchica cui fa capo nel suo Stato e comunicate a tutti coloro che partecipano all'analisi. Egli e' allora associato a pieno titolo all'analisi in corso.
Se sono sollevate obiezioni in seno al gruppo di analisi, tale associazione a pieno titolo e' differita per la durata di una procedura di conciliazione, che puo' articolarsi in tre fasi succes- sive:
1) coloro che partecipano all'analisi cercano di trovare un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessita' di essere messo al corrente, disponendo e tal fine di un massimo di otto giorni;
2) se il disaccordo persiste, i capi delle unita' nazionali interessate si riuniscono entro tre giorni; la direzione dell'Europol partecipa alla riunione;
3) se il disaccordo persiste ancora, i rappresentanti delle parti interessate nel consiglio di amministrazione dell'Europol si riuniscono entro otto giorni. Lo Stato membro in questione, se non rinuncia a far valere la necessita' di essere messo al corrente, e' effettivamente associato a pieno titolo all'analisi con decisione consensuale. Del grado e delle possibili variazioni del carattere sensibile di un'informazione e' unico giudice lo Stato membro che l'ha trasmessa all'Europol. La diffusione o l'utilizzazione operativa di un dato di analisi e' subordinata ad una concertazione di coloro che partecipano all'analisi stessa. Uno Stato membro che ha accesso ad un'analisi in corso non puo' segnatamente diffonderne o utilizzarne i dati senza ottenere preventivamente il consenso degli Stati membri in primo luogo interessati.
RILEVAMENTO, TRATTAMENTO E USO DI DATI DI CARATTERE PERSONALE
Ove cio' sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol puo' memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, ivi compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:
1) persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
2) persone che potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti,
3) persone che sono state vittime di uno dei reati considerati o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano diventare vittime di un siffatto reato,
4) persone di contatto e accompagnamento,
5) persone che possono fornire informazioni sui reati considerati.
Il rilevamento, la memorizzazione ed il trattamento dei dati elencati nell'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale sono autorizzati unicamente qualora siano strettamente necessari tenuto conto delle finalita' dell'archivio in questione e qualora completino altri dati personali memorizzati in questo stesso archivio. E' vietato selezionare una categoria specifica di persone unicamente a partire dai dati di cui all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, in violazione delle summenzionate norme relative alla finalita'.
Il Consiglio adotta all'unanimita', conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, le norme d'applicazione sugli archivi preparate dal consiglio di amministrazione che precisano segnatamente le indicazioni relative alle categorie di dati personali previste nel presente articolo e le disposizioni relative alla sicurezza di tali dati nonche' al controllo interno della loro utilizzazione. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi definita come la raccolta, il trattamento o l'utilizzazione di dati con lo scopo di venire in aiuto all'indagine criminale. Ogni progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo d'analisi cui partecipano, in stretta associazione, secondo le funzioni e i compiti definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 5, paragrafo 3:
1) gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso; soltanto gli analisti sono autorizzati ad introdurre e a ricercare i dati nell'archivio considerato;
2) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno emanato le informazioni o che sono interessati all'analisi ai sensi del paragrafo 6. Su richiesta dell'Europol o per propria iniziativa, le unita' nazionali trasmettono all'Europol, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi.
Secondo il grado di sensibilita', i dati provenienti delle unita' nazionali possono essere trasmessi direttamente, con qualsiasi mezzo adeguato, ai gruppi di analisi, per il tramite o no degli ufficiali di collegamento interessati. Qualora per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, appaia giustificato che sono necessarie all'Europol ulteriori informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 3, l'Europol puo' chiedere:
1) alle Comunita' europee e agli organismi di diritto pubblico istituiti in base ai trattati costitutivi di tali Comunita',
2) ad altri organismi di diritto pubblico istituiti nell'ambito dell'Unione europea,
3) a organismi esistenti in base ad accordi tra due o piu' Stati membri dell'Unione europea,
4) a Stati terzi,
5) a organizzazioni internazionali e agli organismi di diritto pubblico che dipendono da esse,
6) ad altri organismi di diritto pubblico esistenti in virtu' di un accordo tra due o piu' Stati nonche'
7) all'organizzazione internazionale di polizia criminale
di trasmettergli le informazioni corrispondenti attraverso tutti i mezzi opportuni. Puo' altresi', alle stesse condizioni e attraverso i medesimi canali, accettare informazioni inviate dai diversi organi summenzionati di loro propria iniziativa. Il Consiglio che delibera all'unanimita' secondo la procedura di cui al Titolo VI del trattato sull'Unione europea e previa consultazione del consiglio di amministrazione, adotta le norme che l'Europol dovra' osservare in materia. Qualora nel quadro di altre convezioni l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, puo' ricercare dati di carattere personale secondo tali modalita' nel caso in cui cio' sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. In caso di analisi generali di tipo strategico tutti gli Stati membri, per il tramite di ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, segnatamente mediante la comunicazione delle relazioni compilate dall'Europol.
Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri ed hanno portata direttamente operativa partecipano i rappresentanti:
1) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali e' stato deciso di costituire un archivio di analisi o che sono direttamente interessati da tali informazioni e degli Stati membri che il gruppo d'analisi invita in un secondo tempo ad associarsi affinche' diventino anch'essi interessati;
2) degli Stati membri che, consultato il sistema di indice, ravvisano la necessita' di essere messi al corrente e la fanno valere alle condizioni stabilite nel paragrafo
7. Gli ufficiali di collegamento autorizzati fanno valere la necessita' di essere messi al corrente. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di persone, di cui trasmette l'elenco al consiglio di amministrazione.
Per far valere la necessita' di essere messo al corrente ai sensi del paragrafo 6, l'ufficiale di collegamento fornisce motivazioni scritte convalidate dall'autorita' gerarchica cui fa capo nel suo Stato e comunicate a tutti coloro che partecipano all'analisi. Egli e' allora associato a pieno titolo all'analisi in corso.
Se sono sollevate obiezioni in seno al gruppo di analisi, tale associazione a pieno titolo e' differita per la durata di una procedura di conciliazione, che puo' articolarsi in tre fasi succes- sive:
1) coloro che partecipano all'analisi cercano di trovare un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessita' di essere messo al corrente, disponendo e tal fine di un massimo di otto giorni;
2) se il disaccordo persiste, i capi delle unita' nazionali interessate si riuniscono entro tre giorni; la direzione dell'Europol partecipa alla riunione;
3) se il disaccordo persiste ancora, i rappresentanti delle parti interessate nel consiglio di amministrazione dell'Europol si riuniscono entro otto giorni. Lo Stato membro in questione, se non rinuncia a far valere la necessita' di essere messo al corrente, e' effettivamente associato a pieno titolo all'analisi con decisione consensuale. Del grado e delle possibili variazioni del carattere sensibile di un'informazione e' unico giudice lo Stato membro che l'ha trasmessa all'Europol. La diffusione o l'utilizzazione operativa di un dato di analisi e' subordinata ad una concertazione di coloro che partecipano all'analisi stessa. Uno Stato membro che ha accesso ad un'analisi in corso non puo' segnatamente diffonderne o utilizzarne i dati senza ottenere preventivamente il consenso degli Stati membri in primo luogo interessati.