ARTICOLO 13
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L'Europol comunica senza indugio alle unita' nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L'Europol comunica senza indugio alle unita' nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.