Articolo 13 - Convenzione della Legge 23 marzo 1998, n. 93
Articolo 12Articolo 14
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15 aprile 1998
ARTICOLO 13
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L'Europol comunica senza indugio alle unita' nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.
Entrata in vigore il 15 aprile 1998
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