Articolo 9 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507
Articolo 8 terArticolo 10
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1 gennaio 1993
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26 maggio 1996
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21 marzo 2010
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28 settembre 2022
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137)) (5))

-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs., relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Entrata in vigore il 28 settembre 2022
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