Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171
Articolo 3Articolo 5
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25 maggio 1972
Art. 4.
I servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle amministrazioni dello Stato nei cui confronti trova applicazione il disposto dell' art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , riguardano:
a) il pagamento delle pensioni e dei titoli del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;
b) il pagamento dei sussidi alle famiglie dei militari per conto del Ministero dell'interno;
c) i pagamenti per conto del Ministero di grazia e giustizia;
d) i pagamenti per conto di altre amministrazioni dello Stato;
e) la consegna dei titoli del debito pubblico;
f) il ritiro delle cedole di rendita;
g) il rilascio di bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione;
h) la vendita e l'annullamento delle marche per concessioni governative.
Entrata in vigore il 25 maggio 1972
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