Articolo 21 - Trattato della Legge 18 agosto 1993, n. 336
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1 settembre 1993
ARTICOLO 21
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'Autorita' Giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.
L'Autorita' Giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni dovra' verificare esclusivamente se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.
L'Autorita' Giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte non esaminera' il merito delle decisioni adottate, bensi' solo l'esistenza delle condizioni previste dal presente Trattato per il loro riconoscimento ed esecuzione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993
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