Articolo 2 del Decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147
Articolo 1
Versione
15 novembre 2009
Art. 2. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle societa' partecipanti alla fusione o alla scissione.
Entrata in vigore il 15 novembre 2009
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