Articolo 265 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 264Articolo 266
Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 265 - Testo unico della legge comunale e provincialeAbrogato
Versione 1 aprile 1934
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Versione 13 giugno 1990
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Versione 13 ottobre 2000
Testo unico-art. 265 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 02/06/1977, n. 102
Massima: […] E' questo il caso del giudizio sulle norme degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, […]
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non configurano una vera questione di legittimita' costituzionale·
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