Articolo 96 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 95Articolo 97
Versione
1 aprile 1934
>
Versione
17 maggio 1995
>
Versione
13 ottobre 2000
Testo unico-art. 96
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente