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Articolo 233 - Testo unico della legge comunale e provinciale
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Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 233 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Abrogato
Versione
1 aprile 1934
>
Versione
13 giugno 1990
>
Versione
13 ottobre 2000
Confronta le versioni
Testo unico-art. 233
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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