Articolo 260 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 259Articolo 261
Versione
1 aprile 1934
>
Versione
12 giugno 1966
>
Versione
13 giugno 1990
>
Versione
13 ottobre 2000
Testo unico-art. 260
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente