Articolo 294 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 293Articolo 295
Versione
1 aprile 1934
>
Versione
13 giugno 1990
>
Versione
13 ottobre 2000
Testo unico-art. 294
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000