Articolo 19 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 18Articolo 20
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1 aprile 1934
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28 giugno 1949
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Versione
13 ottobre 2000
Testo unico-art. 19
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) ((55)) --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 5) che "Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente".
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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