Articolo 7 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
Articolo 6Articolo 8
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24 novembre 2007
Art. 7. Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti 1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 7:
- Per il regolamento (CE) 853/2004, vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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