Articolo 16 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 15Articolo 17
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5 marzo 2005
Articolo 16
Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti .stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunira' alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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