Articolo 19 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 marzo 2005
Articolo 19
Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sara' risolta tramite i canali diplomatici.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente