Articolo 17
Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' all'articolo 18 del presente Accordo.
Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' all'articolo 18 del presente Accordo.