Articolo 17 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 marzo 2005
Articolo 17
Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformita' all'articolo 18 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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