Articolo 18 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 17Articolo 19
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5 marzo 2005
Articolo 18
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle d ue notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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