Articolo 20 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 19
Versione
5 marzo 2005
Articolo 20
Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte puo' denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avra' alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformita' agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede il testo inglese.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIA REPUBBLICA DI ARMENIA



Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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