Articolo 10 del Decreto 15 marzo 2007, n. 55
Articolo 9Articolo 11
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12 maggio 2007
Art. 10. Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada 1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.
Entrata in vigore il 12 maggio 2007
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