Articolo 58 del Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547
Articolo 56 bisArticolo 59
Versione
29 maggio 1948
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Versione
22 marzo 1961
Art. 58.
Allorquando, in seguito all'esito dei concorsi di cui agli articoli 29, 31 e 32, o per le successive promozioni, il numero dei posti di ruolo coperti in ciascun grado, sommato a quello dei funzionari di altra Amministrazione, in servizio presso l'A.Y.A.S., verra' ad eccedere per ciascun grado il numero previsto dall'annessa tabella C, saranno restituiti all'Amministrazione di provenienza tanti dei rispettivi funzionari quante sono le eccedenze verificatesi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 ."
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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