a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione ((dell'arma comune ad impulsi elettrici)) per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione.
2. All' articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».