Art. 24.
Modalita' di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali ((di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),)) e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche ((di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,)) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ((nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018)) e' a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire ((dalle predette date)) .
3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.
Modalita' di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali ((di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),)) e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche ((di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,)) immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ((nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018)) e' a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire ((dalle predette date)) .
3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.