Regolamento-art. 68 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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27 gennaio 1895
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1 gennaio 1898
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16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2006, n. 7089Provvedimento: […] 4.4. Il R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 68, comma 1, statuisce che: "Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio". La legalizzazione presuppone due formalità una a cura dell'autorità interna e l'altra a cura del consolato. La legalizzazione segue le regole previste dalla legislazione nazionale, mentre l'apostille è costituita da una formula precisa, prevista dalla convenzione che l'abbia approvata.Leggi di più...
- necessità·
- atti formati all'estero·
- esclusione·
- fondamento·
- legalizzazione·
- deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile·
- notariato·
- atti ricettivi (deposito di atti)·
- atti notarili non negoziali·
- atto pubblico notarile