Art. 154.
L'indice generale dei notari, di cui all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti e' formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volonta' ricevuti dai notari: esso e' compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento. ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'indice degli atti di ultima volonta', stabilito dall'ultimo comma dell' art. 154 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , sara' formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925".