Art. 253.
Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare, indicando:
l'anno, il mese ed il giorno;
il nome e il cognome, la qualita', il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione;
il nome, il cognome e la residenza del notaro;
il numero degli atti, dei repertori e dei registri verificati;
le contravvenzioni rilevate;
e succintamente, le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro.
Il verbale e' sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti.
Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.
Uno degli esemplari del verbale e' depositato nell'archivio notarile, l'altro e' trasmesso immediatamente al procuratore del Re per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile.