Articolo 5 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
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26 gennaio 1915

Art. 5.

Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro, se motivi d'ordine topografico o la scarsa quantita' degli affari non consiglino diversamente.

Per le revisioni della tabella, di cui all'art. 4 della legge, il reddito annuo e' determinato in base all'ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell'interesse degli abitanti del luogo.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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