Provvedimento: […] Continuando l'esame della normativa di riferimento, si richiama poi l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che “di regola” ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
Leggi di più...- criteri per la distribuzione delle sedi notarili·
- valutazione delle prove·
- difetto di presupposto·
- violazione di legge·
- sviamento di potere·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- margine di discrezionalità amministrativa·
- annullamento di decreto ministeriale·
- parere del Consiglio Notarile Territoriale·
- concorrenza e competitività·
- determinazione delle sedi notarili·
- sospensione di provvedimento amministrativo·
- legittimità degli atti amministrativi·
- regolamentazione del notariato