Articolo 54 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
Articolo 53Articolo 55
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26 gennaio 1915

Art. 54.

I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che e' dalla legge espressamente stabilito, affinche' esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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