Art. 287.
Le polizze di deposito costituite con le ritenute sugli stipendi degli impiegati gia' governativi degli archivi notarili agli effetti di cui all'art. 160, 2° capoverso, del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 , serie 2ª, e che alla data di applicazione del presente regolamento non fossero state ancora estinte, saranno estinte a cura del Ministero di grazia e giustizia; e il loro importo con gli interessi maturati sara' versato al fondo sopravanzi di cui all'art. 104 della legge.