Articolo 287 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
Articolo 286Articolo 288
Versione
26 gennaio 1915

Art. 287.

Le polizze di deposito costituite con le ritenute sugli stipendi degli impiegati gia' governativi degli archivi notarili agli effetti di cui all'art. 160, 2° capoverso, del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170 , serie 2ª, e che alla data di applicazione del presente regolamento non fossero state ancora estinte, saranno estinte a cura del Ministero di grazia e giustizia; e il loro importo con gli interessi maturati sara' versato al fondo sopravanzi di cui all'art. 104 della legge.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente