Art. 271.
La pena dell'avvertimento e' data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.
La pena della censura e' applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.
A tal uopo e' dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l'avviso e' a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.
Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.