Articolo 271 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
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26 gennaio 1915

Art. 271.

La pena dell'avvertimento e' data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.

La pena della censura e' applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.

A tal uopo e' dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l'avviso e' a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.

Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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