Articolo 60 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1934
Art. 60.

Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale.

Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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