Articolo 11 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 10Articolo 12
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1 gennaio 1934
Art. 11.

Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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