Articolo 47 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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Versione
1 gennaio 1934
Art. 47.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola «senza spese», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e cosi' di seguito, risalendo fino al traente.
I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformita' del precedente comma l'avviso e' dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi e' tenuto a dare l'avviso puo' darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non da' l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia e' responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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