Articolo 104 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 104.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilita', al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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