Articolo 30 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 29Articolo 31
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1 gennaio 1934
Art. 30.

L'avallante e' obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo e' stato dato.

La sua obbligazione e' valida ancorche' l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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