Articolo 6 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1934
Art. 6.

L'assegno bancario puo' essere all'ordine dello stesso traente.

L'assegno bancario puo' essere tratto per conto di un terzo.

L'assegno bancario non puo' essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non puo' essere al portatore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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